Descrizione
Le informazioni contenute in questa sezione del sito sono pubblicate per adempiere alle disposizioni dell'Art. 6 della Legge Regionale n. 11 del 26 giugno 2015, che stabilisce:
Art. 6 - Obbligo di pubblicazione di atti nel sito internet
1. L'articolo 18 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni è sostituito dal seguente, come da Circolare n. 25 del 17 Giugno 2022 della Regione Siciliana "Legge di Stabilità Regionale 2022-2024 approvata con l.r. 25 maggio 2022, n. 13 - Obbligo pubblicazione degli atti nel sito Internet - Art. 12, comma 24 - Articolo 13 - comma 5 - Modifica dell'art. 18 della l.r. 16 dicembre 2008, n. 22":
Art. 18. Obbligo di pubblicazione di atti nel sito internet
1. Fermi restando gli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dalla disciplina statale, è fatto obbligo alle amministrazioni comunali, ai liberi Consorzi comunali nonché alle unioni di comuni, fatte salve le disposizioni a tutela della privacy, di pubblicare nei rispettivi siti internet, entro sette giorni dalla loro emanazione, tutti gli atti deliberativi adottati dalla giunta e dal consiglio e le determinazioni sindacali e dirigenziali nonché le ordinanze, ai fini di pubblicità notizia. Le delibere della giunta e del consiglio comunale rese immediatamente esecutive sono pubblicate entro tre giorni lavorativi dall'approvazione. In caso di mancato rispetto dei suddetti termini l'atto è nullo.
2. Fermi restando gli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dalla disciplina statale, è fatto obbligo alle aziende pubbliche ex municipalizzate di pubblicare nei rispettivi siti internet tutti gli atti adottati dal consiglio di amministrazione e le determinazioni presidenziali e dirigenziali, entro i termini di cui al comma 1."
2 bis. In merito alla pubblicazione degli atti, di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'art. 8 del decreto legislativo del 1 marzo 2013, n. 33 e successive modificazioni.